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Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 23 Febbraio 2010
Postato il Wednesday, 24 February @ ora solare Europa occidentale di redazione
La giunta comunale Richiamato il DPR 28/12/2000 N.445, avente ad oggetto: " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, in vigore dal 07/03/2001; Visti, in particolare, gli articoli 71 e seguenti, i quali prevedono che le amministrazioni che ricevono autocertificazioni, sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime; Considerato, pertanto, che occorre stabilire MODALITA' e CRITERI attraverso i quali effettuare i controlli: · controllando in via prioritaria le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici; · privilegiando la tempestività nel sistema dei controlli, rispetto alla estensione dei casi da controllare;Preso atto che, in caso di accertata autocertificazione mendace, si dovrà procedere a dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso, ai sensi dell'art.75 del DPR 445/2000; Ritenuto opportuno adottare le misure organizzative da osservarsi da parte degli uffici in merito, secondo quanto indicato nell’allegato documento sub. A), parte integrante della presente; Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; Dato atto che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/00 non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; Richiamato il D.Lgs. n. 267/00; Richiamata la legge finanziaria n. 191/2009; Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge, Delibera 1) Di approvare l’allegato documento denominato “Misure organizzative in materia di controllo di autocertificazioni”. 2) Di trasmettere la presente ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative al fine della attuazione dello stesso. 3) Di trasmettere la presente al servizio Ced per la pubblicazione sul sito del documento in oggetto. Misure organizzative in materia di controllo di autocertificazioni Approvate con delibera G.C. n. 26 del 23.02.2010 Art. 1 – Responsabile del controllo. “Responsabile del controllo” della veridicità delle autocertificazioni è il soggetto che ha la responsabilità dell’adozione del provvedimento per il quale la autocertificazione è resa. Ove il responsabile del provvedimento sia il Sindaco o la Giunta Comunale, il Responsabile del Controllo è individuato nel responsabile del procedimento. Ove non sia identificato un responsabile del procedimento, il Responsabile del Controllo è individuato nel Segretario Comunale. Art. 2 – Oggetto del controllo.Costituiscono potenziale oggetto di controllo tutte le istanze rivolte agli uffici comunale nelle quali sia contenuta una autocertificazione, a condizione che il contenuto di detta autocertificazione sia determinante nell’accoglimento dell’istanza medesima. Art.3 – Nozione di campione.Il Responsabile del Controllo, attenendosi ai criteri del succesivo punto 4, individua le istanze da sottoporre alle procedure di controllo (di seguito denominato “Campione”). Art. 4 – Criteri per la definizione del campione. Per l’individuazione del Campione si applicano, successivamente, i seguenti criteri: a) se l’istanza è inerente ad un procedimento che si conclude con la compilazione di una graduatoria, comunque denominata, il Campione è costituito dalla percentuale pari al 10% delle istanze che siano state presentate da quanti sono risultati inseriti nelle posizioni della graduatoria che danno diritto a beneficio; b) ove il criterio di cui al punto a) non sia applicabile, il Campione è costituito dalla percentuale pari al 10% delle istanze presentate. In entrambi i casi la percentuale è individuata tramite sorteggio pubblico che dovrà avvenire in seduta pubblica, alla presenza del responsabile del servizio e di due testimoni, dando avviso al pubblico delle procedure di sorteggio con mezzi idonei. Al sorteggio si procede almeno 2 volte all’anno. Art.5 – Dichiarazioni ed istanze sospette.Il Responsabile del Controllo è tenuto ad integrare il Campione inserendovi istanze contenenti autocertificazioni per le quali vi sia il fondato sospetto di falsa o mendace dichiarazione. Art.6 – Modalità di accertamento.Per ogni istanza inserita nel Campione, il Responsabile del Controllo accerta la veridicità di tutte le autocertificazioni contenute nell’istanza medesima. Ove i dati dichiarati nell’istanza non siano comunque noti con certezza all’ufficio, l’accertamento viene effettuato richiedendo – per iscritto anche a mezzo fax o per via telematica – agli uffici competenti la conferma dei dati medesimi. In nessun caso l’accertamento verrà effettuato invitando l’istante ad esibire la documentazione di quanto da lui autocertificato. Delle risultanze della verifica dell’autocertificazioni viene conservata menzione negli atti del Comune. Art.7– Termini dell’accertamento.Il procedimento di accertamento viene avviato, ove possibile, prima dell’adozione del provvedimento, ovvero entro i trenta giorni successivi all’individuazione del campione. Art.8– Accertamento di mendace dichiarazione.Ove il Responsabile del Controllo accerti la falsità di alcuna delle autocertificazioni, pronuncia la decadenza del dichiarante dai benefici conseguiti a seguito dell’istanza e, se del caso, informa il Procuratore della Repubblica competente per il territorio perché accerti l’eventuale sussistenza di responsabilità penali. Art 9. Registro controlli Al fine di consentire la rilevazione dell’attività di controllo, il Responsabile del Controllo predispone apposito registro, anche informatico, in cui saranno riportati in ordine progressivo i controlli effettuati e indicati gli estremi essenziali di ciascun provvedimento attivato [ Ritorna ] |
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